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    Caudotomia: integrazione ordinanza Ministero della Salute 4.8.11 (G.U. 8.9.11)

    Data di pubblicazione: 12 settembre 2011

    Con nuova Ordinanza del 4.8.11, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 8.9.11 e pertanto attualmente in vigore, il Ministero della Salute integra l’ordinanza del 22.3.2011 (G.U. 13.5.11) stabilendo che il divieto di esposizione di animali sottoposti a “interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane e non finalizzati a scopi non curativi” riguarda l’esposizione “ai fini di vendita” (art. 1). 
    Il Ministero della Salute ha dunque ritenuto necessario individuare l’esatta delimitazione del divieto di esposizione. Non trattandosi di esposizioni ai fini di vendita, le manifestazioni cinotecniche riconosciute dall’ENCI, realizzate allo scopo di valutare le qualità estetiche dei soggetti secondo gli standard FCI di riferimento, rientrano a pieno nel quadro di riferimento tracciato dall’integrazione sopra menzionata. L’ENCI intende ringraziare tutti coloro che hanno compreso le motivazioni della cinofilia ufficiale. 
    L'ENCI sottolinea inoltre ai comitati organizzatori l'articolo 2 della nuova Ordinanza con il quale si specifica che "gli organizzatori dell'esposizione non finalizzata alla vendita sono tenuti ad affiggere nelle aree espositive le prescrizioni dell'ordinanza ministeriale 3 marzo 2009, e successive modificazioni, come da ultimo modificata nell'articolo 1 della presente ordinanza"


    Il Presidente
    Francesco Balducci

    ALLEGATI: