STATUTO DEL GRUPPO CINOFILO BRESCIANO “LA LEONESSA”
(Approvato dall’assemblea straordinaria dei soci del 12 febbraio 2004)
| art.1 | E’ costituito con sede in Brescia, una associazione non avente fini di lucro denominata Gruppo Cinofilo Bresciano “La Leonessa” ed è operante in Brescia e Provincia. Essa mira a svolgere ogni più efficace azione per migliorare, incrementare e valorizzare le razze canine pure e per potenziare l’allevamento ai fini zootecnici e sportivi. |
| art.2 |
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| SOCI | |
| art.3 | Possono essere soci del Gruppo Cinofilo Bresciano “La Leonessa” tutti i cittadini italiani e stranieri, che abbino interesse e simpatia verso il miglioramento dell’allevamento italiano e delle razze canine e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti da presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio. |
| art.4 | I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti del Gruppo ed in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultimo sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all’attività del sodalizio. Il Consiglio potrà nominare soci onorari, senza alcun diritto di voto in assemblea, coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. Ai soci onorari non spetta il diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni. Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l’Associazione stabilirà, nel limite delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l’Associazione ed i propri soci, e con l’uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse. |
| art.5 | La domanda di ammissione a socio è proposta per iscritto. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea. Su ciascuna domandasi pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione dell’attenzione della prima assemblea utile. Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto. |
| art.6 | L’assemblea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute al Gruppo dai soci. La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile ed è intrasmissibile ai terzi. |
| art.7 | L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e si intenderà tacitamente rinnovata per l’anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre. |
| art.8 |
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| art.9 | L’esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l’anno in corso. |
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| art.10 |
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| ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI | |
| art.11 | L’Assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l’assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe ne è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. Non è ammesso il voto per posta. |
| art.12 | L’assemblea generale di soci è presieduta dal presidente oppure, qualora lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno eleggere tra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L’assemblea generale dei soci delibera a maggioranza di voti; in caso di parità si procederà ad una immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza. |
| art.13 | L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il mese di Marzo per l’approvazione del rendiconto consuntivo dell’annata precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il consiglio direttivo, il collegio dei sindaci od almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con l’invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare. L’assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori. Trascorsa un’ora da quella indicata dall’avviso, l’assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. I soci onorari possono partecipare all’assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto. |
| art.14 |
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| CONSIGLIO DIRETTIVO | |
| art.15 | Il Consiglio Direttivo e composto da 11 consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri questi verranno sostituiti dall’assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del consiglio. |
| art.16 | Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’assemblea generale dei Soci; tra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione dei nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni. |
| art.17 | Il Consiglio Direttivo provvede, altresì, alla nomina del Presidente e di uno o due Vice Presidenti di uno oppure due segretari ed eventualmente di un cassiere. Il Presidente ed il Vice Presidente devono essere eletti fra i Consiglieri, il segretario ed il cassiere possono anche non essere membri del Consiglio; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro. |
| art.18 | Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quanto lo ritenga opportuno il presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il collegio dei sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal presidente almeno sette giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente, o qualora questi mancassero dal consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quanto è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica. |
| IL PRESIDENTE | |
| art.19 |
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| PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE | |
| art.20 |
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| art.21 | L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l’assemblea generale dei soci con l’approvazione del rendiconto, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il rendiconto consuntivo approvato dall’assemblea generale dei soci va trasmessi in copia all’ENCI. Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti anche indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge. |
| COLLEGIO SINDACALE | |
| art.22 | La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio sindacale composto da tre sindaci, eletti dall’assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L’assemblea generale dei soci provvederà anche alla nomina di un sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo alle quali debbono essere invitati. |
| NORME DISCIPLINARI | |
| art.23 |
Ogni socio è tenuto a rispettare il presente Statuto, lo Statuto dell’ENCI il relativo Regolamento di Attuazione, le disposizioni dell’assemblea e del Consiglio, tutti i regolamenti dell’ENCI nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. E’ soggetto alle decisioni dei Probiviri dell’Associazione Gruppo Cinofilo Bresciano “La Leonessa”nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell’ENCI. Il Collegio dei Probiviri del Gruppo Cinofilo Bresciano “La Leonessa” è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’assemblea generale tra i soci che non ricoprono già la carica di consigliere e di sindaco, i quali durano in carica tre anni solari. Almeno uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri effettivi del collegio dei probiviri. |
| SCIOGLIMENTO | |
| art.24 | La stessa Assemblea, sentito il Collegio dei revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla Legge |
| VARIE | |
| art.25 | Tutte le cariche in seno alla società sono gratuite. |
| art.26 |
Il presente statuto dopo l’approvazione dell’assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi modifica al presente Statuto non può essere proposta all’Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. In quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. |
| art.27 | L’Associazione riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’ENCI, ed in particolare il potere dell’ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo. |
| art.28 | Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto. |


